Hidden Earth is the UK's annual caving conference, hosted by the British Cave Research Association (BCRA - a registered charity) for the benefit of all cavers.
Hidden Earth 2003 will held in the Midlands from 3rd-5th October. The venue is Hanley Castle High School, near Upton upon Severn in Worcestershire.
More info at the Hidden Earth 2003 website
Notizia tratta dal calendario speleologico internazionale di Speleomania
a cura della coop. Naturalia (G. Angeloni - M. Cavallucci)
01 ottobre 2003
SITUAZIONE:
Il promontorio di alta pressione di origine afro-mediterranea che sta interessando più
direttamente il centro-sud d'Italia avrà ancora 36-48 ore di vita mantenendo condizioni di tempo caldo e soleggiato anche sulla nostra regione. La circolazione atmosferica infatti subirà da sabato una decisa inversione di marcia con l'arrivo di correnti instabili nord-atlantiche che potrebbero interagire con l'aria umida mediterranea e dare inizio ad una fase di tempo perturbato sull'Italia.
PREVISIONE:
Giovedì 2 ottobre
Sulla nostra regione cielo per lo più velato o poco nuvoloso, salvo locali e temporanei addensamenti. Temperatura in aumento (Max 24-26°C) venti deboli meridionali
Venerdì 3 ottobre
Cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità al pomeriggio. Temperatura stazionaria. Venti deboli meridionali tendenti a rinforzare dalla serata.
Tendenza per Sabato 4 ottobre 2003
Cielo nuvoloso tendente a molto nuvoloso con precipitazioni frequenti che potranno risultare anche abbondanti. Temperatura in incipiente sensibile diminuzione. Venti da moderati a forti sa sud sud-ovest
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com
Rani e Bocc
Alzate di Momo (NO)
4-5 Ottobre 2003
Come arrivarci:
Autostrada MI-TO,uscita Novara Ovest.
Prendere in direzione del centro, appena alle porte di Novara (2 km ca)
Seguire direzione Borgomanero - Lago d'Orta..
Una volta sulla strada Novara-Borgomanero, superato il
paese di
Caltignaga, prendere sulla destra per Alzate (3 km ca da
Caltignaga, 7 da Novara).
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri:
Sede CAI Novara (martedì e venerdì sera): 0321 625775
Luciano Galimberti: 0321 925013
Valeria Di Siero: 0321 450323
Simone Milanolo: 340 5082564
Programma di massima
(I relatori verranno contattati per avere conferma dell'ora)
La versione definitiva verrà consegnata all’atto dell’iscrizione.
Sabato 4 Ottobre:
SALA CINEMA
14.00: Il Castello ai Novaresi (Video, Staff Millennium-GGN)
14.30: Le miniere di grafite di Murialdo (Videoproiezione, Verrini GGN)
14.55: Presentazione gruppo lavoro fortificazione Verrua Savoia (Padovan SCAM)
15.05: La Fortificazione di Verrua Savoia (Dia, Amici della Rocca)
15.30: La Fortezza di Verrua Savoia (Film, Ass. Theses)
15.55:La ricerca di grotte e sotterranei con tecniche di rabdomanzia (Bodo)
17.00: Presentazione del Catasto Grotte informatizzato (Sella, GSBi)
17.20: Il progetto Rio Martino (Magrì, Pinerolo)
17.50: Una grotta misteriosa in Val Grande (Video, Tele VCO-GGN)
18.10: Presentazione volume Il mondo delle grotte (Videoproiezione, Sella GSBi)
18.30: Spedizione Cuba 2003 (Videoproiezione, GSAM e GSBi)
19:00: Spedizione Bosnia 2003 (Dia, Busolini-Torre, GSC e GGN)
TENDA
18.00: Riunione commissione catasto C.A.
SALA MEDICO
17.30: Progetto scuole AGSP (Chiaretta)
CENA
19.45:Cena presso i ristoranti convenzionati
CONCERTO
21.45:Ricordando Fabrizio De Andrè (I sognattori)
Domenica 5 Ottobre:
SALA CINEMA
9.30: Buco del Nido, So (Video, Cella/Galimberti GGN)
9.50: Le miniere di grafite di Murialdo (Videoproiezione, Verrini GGN)
10.10: La fauna ipogea di Verrua Savoia (Videoproiezione, Lana)
10.35: Presentazione della rivista Grotte in formato digitalizzato (Lana)
10.50: Spedizione Cuba 2003 (Videoproiezione, GSAM e GSBi)
11.15: Spedizione Bosnia 2003 (Dia Busolini-Torre, GSC e GGN)
TENDA
9.00: Come si usa un GPS palmare. Ottimizzazione acquisizione punti e loro correlazione con la cartografia. (Corsetto teorico pratico; portare squadretta e matita, GPS se possibile, segnalare l’adesione in segreteria. Numero chiuso)
Nel pomeriggio (ore 15.00) è prevista la possibilità di visitare (riservata agli iscritti) i sotterranei del Castello di Novara. Per informazioni rivolgersi alla segreteria durante la manifestazione.
E’ necessaria la tuta da speleologia e impianto di illuminazione, meglio se a carburo.
Informazioni logistiche
Orari segreteria: Sabato dalle ore 9.00 alle 23.00. Domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Sarà messo a disposizione dello spazio per collocare tende o camper. Sarà inoltre disponibile durante tutta la durata dell’incontro una palestra speleo al coperto (portare attrezzatura).
Quota d’iscrizione (compresa la cena di sabato): 20 Euro (Bambini:12 euro)
Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia.
{I}. Ciascuno è responsabile del danno [2056 ss.] cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218,
1256 comma 1; 675 c.p.c.].
Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
{I}. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati [965 c.nav.], è tenuto al risarcimento [2056 ss.;
678 c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno [2054] (1).
________________________________________
(1) In tema di responsabilità civile dipendente da impiego
pacifico dell'energia nucleare v. art. 15 ss. l. 31 dicembre 1962,
n. 1860; l. 10 maggio 1976, n. 319, nonchè l. 23 aprile 1991, n.
147. In tema di danni causati alle persone fisiche e giuridiche
italiane da oggetti spaziali v. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23.
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). - Disposizioni in materia di risorse idriche (1) (2) (3).
Articolo 1
Tutela e uso delle risorse idriche.
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)
Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta.
{I}. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [820 s.], sul Tesoro [932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840]. {II}. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817 ss., 934 ss.].
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. del 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101/L).
TITOLO I
Principi generali e competenze
Definizioni
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l ) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
{I}. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere [826 comma 2]. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [714 ss. c.nav.].
{II}. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 c.nav.].
Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 22). - Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (1) (2).
Allegato 1
ALLEGATO I
ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)"
(Omissis)
1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro.
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.
GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
A Materia esplosiva primaria
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.
Legge 1 giugno 1971, n. 442 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 173). - Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.
Articolo 1
Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate «Riserve naturali» le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.
Articolo 2
Per la gestione tecnica ed amministrativa delle «Riserve naturali», di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico. Articolo 3
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione sull'organizzazione, sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle «Riserve naturali»;
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nell'articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.
EDILIZIA E URBANISTICA D. LEGISL. 490/1999 CULTURA E BENI CULTURALI
TITOLO II
Beni paesaggistici e ambientali
Capo I
INDIVIDUAZIONE Beni tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1- quater )
art. 146.
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a ) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b ) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c ) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d ) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e ) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f ) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g ) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h ) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i ) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l ) i vulcani;
m ) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a ) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b ) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a ) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c ) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno (G.U. del
8 marzo 1928, n. 332).
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Articolo 1
Principi generali.
Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.
Articolo 4
Aree di salvaguardia delle risorse idriche.
1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9). - Ordinamento della professione di guida alpina (1).
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Articolo 1
Oggetto della legge.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Articolo 2
Oggetto della professione di guida alpina.
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche:
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.
Articolo 3
Gradi della professione.
1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Albo professionale delle guide alpine.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
Articolo 5
Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.
Articolo 6
Trasferimento e aggregazione temporanea.
1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
Articolo 7
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide (1).
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione (1).
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (2) nell'ambito di una tema di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano (1).
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1) (2).
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 8
Validità dell'iscrizione all'albo.
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
Articolo 9
Aggiornamento professionale.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti (1).
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide (1).
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 10
Specializzazioni.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.
Articolo 11
Doveri della guida alpina.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
Articolo 12
Tariffe professionali.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 13
Collegi regionali delle guide.
1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.
Articolo 14
Funzioni dei collegi regionali.
1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
Articolo 15
Collegio nazionale delle guide.
1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare. Leggasi Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 16
Funzioni del collegio nazionale.
1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
Articolo 17
Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa
Articolo 18
Esercizio abusivo della professione.
1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.
Articolo 19
Scuole di alpinismo.
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.
Articolo 20
Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Articolo 21
Accompagnatori di media montagna.
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.
Articolo 22
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività (1).
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide (1).
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 372, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 23
Guide vulcanologiche.
1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.
Articolo 24
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1).
(1) Soppresso a seguito di referendum popolare







